=Sezione VII.=
Dell'estinzione degli appannaggi.
72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe appannaggiato e dei suoi figli.
73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.
74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul demanio privato.
75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato o il demanio straordinario.
76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.
77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.
TITOLO V.
Della dotazione delle principesse.