78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un senatoconsulto.

79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote non può essere costituita che in danaro.

80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.

82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto all'art. 61, sez. III, tit. IV.

83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,

Firmat. =Conte PARADISI=, Presidente. Firmat. =Mengotti, Lamberti=, Segretarj.

Veduto e sigillato,

Pel Cancelliere del Senato assente, Firmat. =Mengotti.=