95.

Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.

96.

Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.

98.

La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.

99.

La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.