100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.

101.

Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.

102.

I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.

103.

I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

104.

I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.