109.
La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.
110.
Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.
111.
Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.
112.
Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.
113.
I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.