114.

La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

115.

I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

TITOLO XV.

Disposizioni generali.

116.

La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

117.

È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.