10.

Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti, quello de' dotti e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

11.

Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15 giorni.

12.

Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13.

La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.

14.

Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.