15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro vien proposta dalla consulta di stato.
17.
I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.