Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza

Del senato,
Del consiglio di stato,
Del corpo legislativo,
Dei tre presidenti dei collegi,
Degli arcivescovi e dei vescovi,
Del tribunale di cassazione,
Della contabilità nazionale,
Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:

»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo italiano.»

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli; ed in presenza

Del senato,
Del consiglio di stato,
Del presidente del corpo legislativo,
Del presidente del tribunale di cassazione.

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini: