»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.»

22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:

»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»

I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.

Segnato NAPOLEONE.

=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare all'esecuzione.

Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro regno.

NAPOLEONE.

Per S. M. l'Imperatore e Re,