2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;
4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;
5.º I boschi di Ticino.
È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.
2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà di essere compresa nel budjet del ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.
5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.