TITOLO II.

Del Vicerè.

6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.

8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:

«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato.»

9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.

De' Collegi.