11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.

13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

15. Il Presidente è nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.

Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Stato.