33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

Sezione di legislazione e del culto.
Sezione dell'interno e delle finanze.
Sezione di guerra e di marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al consiglio di stato.

35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.

36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.

37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.