§. V.
Disposizioni generali.
39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de' consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.
40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in 6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in 15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m. lire.
41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.
42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro rispettivo dipartimento.
43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od all'estero.
TITOLO V.
Del Corpo legislativo.
44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.