48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.
Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.
Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei questori a 10m. lire per ciascheduno.
49. Il re può disciorre il corpo legislativo.
Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.
TITOLO VI.
Dell'Ordine giudiziario.
50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.
51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.
52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.