53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.
I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.
54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.
55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.
56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal primo gennajo prossimo.
A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.
Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.
Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tribunali, ed aver forza di legge.
57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel codice.