Del Diritto di far grazia.
58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.
TITOLO VIII.
Dell'ordine della corona di ferro.
§. 1.
Creazione ed organizzazione.
59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione di Ordine della corona di ferro.
60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori, e venti dignitarj.
61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.
Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.