Dei Titoli.
Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.
3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.
Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.
4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.
5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.
6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte.
7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de' maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.
3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.