9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente e il procurator generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.
10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.
12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di tre mila lire.
13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo stato.
14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,
15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.
TITOLO II.
De' maggioraschi.
=Capitolo primo.=