Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco.
=Sezione I=.
Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per l'istituzione.
16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.
17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.
18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.
19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare.
20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.
21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.
=Sezione II=.