De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo.
22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.
23. La petizione sarà motivata ed annunzierà,
I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco;
II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;
III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del maggiorasco;
IV. Il prodotto di questi beni;
V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni
non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;
VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e
le femmine.
24. Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato,