I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;
II. Dall'estratto de' registri della imposizione.
In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati e comprovanti la pubblica fama.
Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.
25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.
26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:
Tre senatori,
Due consiglieri di stato,
Un procurator generale,
Un segretario generale.
Il consiglio sarà denominato consiglio del sigillo de' titoli.
27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne sarà il depositario.
28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti uniti.