29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.
30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.
31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto.
32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti quindici giorni.
33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.
34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.
35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.
36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.
37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.
=Sezione III.=