Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti.
38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.
39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.
40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.
41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.
42. Esse indicheranno,
I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
III. I beni che ne formano la dotazione;
IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.