43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit. II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

=Capitolo II.=

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

=Sezione I. =

Maggioraschi di proprio moto.