49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

=Sezione II. =

Maggioraschi sopra domanda.

51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a questo oggetto.

52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'articolo 23.

53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28.

54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.

56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della detta consegna nei registri.