57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.
58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.
=Capitolo III.=
Degli effetti della creazione de' Maggioraschi.
=Sezione I.=
Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone.
59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.
60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a questo effetto.
Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.
61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di duca, di conte, di barone e di cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento: