68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall'articolo 20.
69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale nè giudiziaria.
70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.
71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.
72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.
73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,
I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;
II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.
74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,
I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;