II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art.
76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il
titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del
prodotto dei beni, duranti i due primi anni;

V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della
natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice
Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre
defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati, indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del consiglio del sigillo de' titoli.

=Capitolo IV.=