Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle forme di quest'alienazione, e del reimpiego.
=Sezione I. =
Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco.
78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.
79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24, al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.
80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli articoli 28 e 29.
Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.
81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.
82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.
83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.