84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.

=Sezione II. =