Del reimpiego del prezzo de' beni alienati.

90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,

I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;

II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;

IV.º Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al titolare per trovare un reimpiego.