Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi. Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali, senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la dotazione.

99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno l'esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.