Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.

2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto, in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle autorità locali per questi medesimi oggetti.

3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che ci sarà piaciuto d'imporre.

4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro domanda il progetto delle patenti.

5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul registro del conservatore delle ipoteche.

6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro procurator generale copia certificata con menzione che sono state pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo commettente.

7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.

8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.

9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla comunicazione.

TITOLO II.