Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi.

10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche il salario del conservatore.

11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto di registro.

Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,

Pei maggioraschi-ducati lire 72.
Pei maggioraschi-contee » 48.
Pei maggioraschi-baronie » 24.

Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la cancelleria.

Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà del diritto suddetto.

Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria dei tribunali di prima istanza pel registro.

12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.

13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.