14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta. Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro la successione del titolare defunto.
15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato, per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.
Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.
NAPOLEONE.
Per l'Imperatore e Re,
Il Ministro Segret. di Stato,
=A. Aldini.=
NAPOLEONE,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
Visto il sesto statuto costituzionale,
Abbiamo decretato e decretiamo: