Comunicazioni del governo al senato.
Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa diretta al presidente o con decreto.
2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.
3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.
4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i motivi.
5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.
6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un progetto di senatoconsulto.
7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.
8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i voti della nazione sono portate al re da una deputazione.