Deliberazioni del senato.
9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno fissato dal re per la discussione.
Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.
10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e l'oggetto.
Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re, il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.
11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.
12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da uno dei membri della commissione.
13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge, menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato consulente possa votare per il progetto, ovvero: La commissione pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un nuovo esame del progetto.
14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto, ovvero: La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto.
15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui fossero richiesti.