Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in deliberazione il progetto.

16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare al re.

17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio segreto, si osserverà il seguente metodo:

Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti dalla diversità del colore, e dinotanti il ed il no. Terminato l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti ritrovati nell'una e nell'altra parte.

18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il presidente dichiara: Il senato consulente vota per il progetto. Se non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente dichiara: Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del progetto.

19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio segreto, la votazione si farà alzando le mani.

20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con un messaggio.

21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:

(Il nome del re)

»Vista la deliberazione del senato in data del…………………….. sul progetto di (statuto o legge) statogli presentato l……………………. e discusso in conformità degli articoli 10 e (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,