Quantunque Clemente da lungo tempo si fosse prefisso nell'animo di far fine alla compagnia, tuttavia, acciò non si credesse ch'egli facesse un giudizio precipitoso, o venisse per filo e per timore dei principi ad un atto tanto solenne, aveva ormai tre anni temporeggiato. Creò anzi, per dimostrare di voler considerare la cosa con maggiore diligenza, una congregazione di cinque cardinali, Zelada, Casali, Caraffa, Corsini e Marefoschi, con ordine di bene pesare le cose e a lui fedelmente riferirle.

MDCCLXXIII

Anno di
Cristo
MDCCLXXIII
. Indiz.
VI
.

Clemente
XIV papa 5.

Giuseppe
II imperadore 9.

Finalmente il Vaticano fulminò. Il dì 21 di luglio del presente anno vide distrutta l'opera di Paolo III, le radici di più di due secoli svelte; tante magnifiche fonti d'istruzione e di educazione nei due mondi chiuse; tante ricchezze in mani aliene mandate; la più forte milizia di Roma annientata e dispersa; ma vide ancora, e il disse un papa, la cui sentenza ognuno doveva e deve credere ed avere per irrefragabile ed inappellabile, vide, si dicea, la cessazione di non pochi disordini, e la pace del sacerdozio coll'impero.

In quel dì, 21 luglio, fatale pei figliuoli d'Ignazio, papa Clemente XIV dalla suprema cattedra l'atta sentenza pronunziò, con acconce parole al mondo favellando. Molte cose essendogli state addotte ed avendo discusse, il santo padre, per aiuto, come disse, e per ispirazione del divino Spirito, e spinto così dalla necessità del proprio uffizio, come dal rispetto che aver dovea alla tranquillità e quiete dalla cristiana repubblica, persuaso inoltre che, la società di Gesù non poteva più partorire quei copiosi frutti pei quali era instituita, convinto eziandio che finchè ella esistesse, pace nella Chiesa nè vera nè lunga essere potrebbe, mosso finalmente ed incalzato da cagioni che le leggi della prudenza all'ottimo governo della Chiesa universale somministravano, e cui nel cuor sepolte profondamente serbava, pronunziò che fosse estinta e soppressa la sopraddetta società di Gesù; che fosse soppresso ed abrogato ogni suo ufficio, ministerio ed amministrazione, ogni casa, ogni scuola, ogni collegio, ogni ospizio e luogo qualunque, in qualunque provincia, reame o dominio si trovassero; che fossero abrogati ed annullati i suoi statuti, regole, pratiche, decreti, costituzioni, anche quelli che per giuramento, autorità apostolica o altrimenti confermati fossero; che fossero egualmente annullati e cassi tutti e ciascun privilegio e indulto sì generale che speciale, e cassi ed annullati s'intendessero, e come se nel presente suo breve a parola per parola fossero inseriti, e qualunque fossero d'altronde le formole, la clausole, i decreti, in cui si contenessero o come fossero concepiti. Per la qual cosa, seguitò ordinando, volle e decretò che fosse estinta per sempre ogni autorità del generale dei Gesuiti, dei provinciali, dei visitatori e di qualsivoglia altro così nello spirituale come nel temporale; che ogni loro giurisdizione ed autorità fosse intieramente negli ordinarii trasmessa; che fosse alla società proibito il ricevere novizii e il dare l'abito; che quelli che fossero accettati, ai voti nè semplici nè solenni essere non potessero ammessi; che i presenti novizii fossero incontanente e senza alcun indugio licenziati; che per nissun titolo o privilegio o ragione coloro che già con voti semplici fossero astretti, ed a niun sacro ordine iniziati, esser non potessero agli ordini maggiori promossi.

Decretando la soppressione della compagnia, il santo padre non omise di statuire quanto agl'individui riguardasse: che coloro, sentenziò adunque, i quali fossero solamente vincolati dai voti semplici, e non entrati negli ordini sacri, si intendessero pienamente liberati dal vincolo dei voti, e rientrassero nel secolo per fare quella vita che alla loro vocazione, forze e cognizioni di sè medesimi meglio convenisse; ma quelli che già fossero stati promossi agii ordini sacri, o entrassero in qualche ordine approvato dalla santa Sede, o nel secolo vivessero come semplici preti o cherici, ben inteso però che tenuti fossero all'obbedienza e sottomessione intera e totale verso gli ordinarii de' luoghi; quando poi alcuno di costoro non fosse provveduto d'alcun benefizio, se gli assegnasse, sulle rendite della casa o collegio che abitava, un onesto sostentamento. Quanto a quelli fra i professi e promossi agli ordini sacri, i quali d'onesto sostentamento non fossero provveduti, o niun luogo avessero che potessero eleggere per domicilio, o per età, o per salute inferma, o per qualche altra giusta e grave scusa, opportuno non istimassero lasciare la casa o collegio della società, potessero restarvi, con ciò per altro che in nissuna maniera potessero ingerirsi nell'amministrazione della casa o collegio, vestissero l'abito dei cherici secolari, ed intieramente si sottomettessero all'ordinario del luogo; con ciò però eziandio che non mai in nissun caso confessare potessero e predicare a quei di fuori. In ordine poi a quelli che come preti secolari vivessero nel mondo, i vescovi, conosciuta la loro capacità e bontà di costumi, potessero o investirli o privarli della facoltà di confessare e predicare. Se poi alcuno fra i soppressi padri imprendesse ad insegnare la gioventù, o di qualche collegio divenisse maestro o di qualche scuola, sì il potesse fare purchè non s'ingerisse del governo ed amministrazione della casa, ed alieno di dimostrasse da quelle dispute e dottrine, da cui solevano nascere gli odii, le discordie e le turbazioni.

Annullati e cassi nel modo sopraddetto gli stati e privilegii della società, Clemente dichiarò volere che quelli fra i socii che come preti eletto avessero il vivere nel mondo, godessero di tutti i benefizii e prerogative che appartenevano ai loro consimili, non mai stati astretti a vita claustrale fra la società.

Comandò poscia a tutti ed a ciascuno dei Gesuiti soppressi, e così a' cherici tanto regolari quanto secolari, che non mai senza licenza del pontefice romano si ardissero parlare o scrivere nè della soppressione nè delle forme, regole, costituzioni e governo dell'annullata società, e nei medesimo tempo proibì a tutti ed a ciascuno di offendere, per occasione della soppressione, sotto pena di scomunica o in voce o in scritto, o nascostamente o palesemente, con ingiurie, soprusi, villanie, beffe, scherni, o qualunque altra maniera di disprezzo qual si volesse persona, molto meno gli antichi membri della compagnia.