Convinto Giuseppe II, come egli si esprimeva, de' perniciosi effetti della violenza alle coscienze fatta, e de' vantaggi essenziali che una vera tolleranza cristiana procura alla religione ed allo Stato, credette bene di determinare, riguardo a questo punto, alcune regole. Fosse permesso l'esercizio privato della loro religione a tutti i sudditi protestanti, sia della confessione elvetica, sia di quella di Augusta, in qualunque luogo degl'imperiali Stati. Sapessero eglino che, nelle elezioni e collazioni di cariche civili, il principe riguardo alcuno non avrebbe alla differenza della religione, ma unicamente, come s'era sin allora fatto senza sinistro effetto nel militare, la probità; la capacità, la buona condotta degli aspiranti valuterebbe. Ne' matrimonii contratti tra persone di religione diversa, se il marito cattolico fosse e la moglie protestante, i figli e maschi e femmine la religione del padre seguissero; se il marito protestante e la moglie cattolica fosse, i figli maschi seguissero la religione del padre, le femmine quella della madre. Purchè osservasse le leggi municipali e le sovrane ordinazioni, e la quiete pubblica non disturbasse, nissuno, Giuseppe comandava, fosse mai assoggettato per motivo di religione a pene pecuniarie o corporali qualunque; prescritto a tutti i magistrati e giudici di ricordare a' cattolici la carità e l'amor fraterno, di astenersi dalle parole ingiuriose, dalle offese, da' pungenti rimproveri contro coloro che la ventura non ebbero di nascere in grembo della cattolica Chiesa.
Aveva già l'imperatore con altro editto annunziato a' suoi sudditi che, trovandosi eglino nel caso di dover chiedere per oggetto di matrimonio una dispensa sopra uno od altro impedimento canonico, non a Roma domandar la dovessero, ma bensì al rispettivo arcivescovo, da cui, mediante il pagamento di modica tassa di cancelleria, concessa sarebbe; ingiunto ai parochi, tanto delle campagne come delle città, di non congiungere in matrimonio coppia veruna di sposi, se dispensa altra qualunque fuor di quella del rispettivo ordinario gli presentasse. Qualche tempo dopo, oltre alcune condizioni prescritte ai vescovi intorno alle dette dispense, ordinò, che chi bisogno ne avesse, prima di cercarle ai vescovi, la permissione dal sovrano impetrarne dovesse.
Contenendo il pontificale romano un giuramento che i vescovi, all'atto della loro consacrazione, al papa fanno, l'imperatore emanò un suo decreto, con cui intendeva di non ricusare il placito alle bolle spedite da Roma agli arcivescovi e vescovi nuovamente eletti, ma vi aggiungeva la condizione espressa che nè il prelato consacratore nè il prelato consacrato non venissero autorizzati nè a ricevere nè a prestare il detto giuramento se non nel senso dell'ubbidienza cattolica, e non altrimenti. Ordinò quindi che i nuovi eletti, prima di essere consacrati e prima di quel giuramento ordinario al papa immediatamente dopo la nomina od elezione altro prestarne dovessero tutto speciale di fedeltà all'imperadore, in presenza del governatore e de' due più anziani assessori del luogo; giuramento che, sottoscritto dal nuovo o vescovo o arcivescovo, dai tre testimoni suddetti, e spedito originalmente al sovrano, conteneva una promessa assoluta dell'eletto di comportarsi verso l'imperadore, suo solo legittimo sovrano, principe e signore, da fedel suddito e vassallo, non facendo e non permettendo scientemente che fatta fosse direttamente o indirettamente cosa alcuna che pregiudiciale essere potesse e contraria alla persona di Sua Maestà, alla sua augusta casa, allo Stato o ai diritti della sovranità; con inoltre la promessa di ubbidire senza tergiversazione a tutti i decreti, leggi ed ordini dell'imperadore, di fargli osservare da' suoi inferiori col dovuto rispetto, e di cercare e procurare in ogni occasione la gloria ed il vantaggio del sovrano e de' suoi Stati. Alcuni vescovi eletti e non consecrati, questo decreto come ad essi ingiurioso e tendente a renderne sospetta la fede riguardando, supplicarono all'imperadore di dispensarli dal nuovo giuramento di fedeltà ad essi prescritto, proferendo in quella vece di più non prestare al papa nè l'antico nel pontificale riportato e nelle bolle inserito, nè verun altro; e lo imperadore volentieri la proposizione accettò.
Ed altre leggi ed altre provvidenze il saggio principe impartì nelle materie ecclesiastiche, le quali non si poteva che nella novità non cagionassero scrupoli e dubbiezze; il perchè non giorno forse passava che al trono alcuno non si presentasse a chiedere spiegazioni.
Ma nel corso di tali riforme e novazioni un avvenimento di natura diversa disgustò l'imperadore. Per uso antico nella romana corte stabilito, alla morte di ciascuno de' principali monarchi cattolici d'Europa, Austria, Francia, Spagna e Portogallo, rendevansi dai papi nella pontificia cappella con grande solennità gli ultimi onori all'estinto, di cui il santo padre stesso tesseva il funebre elogio. Non era però esempio che onore siffatto stato fosse reso alle regine o alle imperadrici che regnato non avevano se non congiuntamente ai mariti; ma l'imperatrice Maria Teresa, regina di Boemia, d'Ungheria e di tanti altri regni e Stati, era caso nuovo e meritava speciale riguardo. Il papa consultò i suoi maestri di ceremonie, e questi gli esposero di non aver trovato, per diligentissimi esami, che a donne solenni funerali nella pontificia cappella stati mai fatti fossero. E non consideravano che, dopo introdotto quell'uso, nissuna sovrana cattolica era in Europa stata nel caso di reggere da sè i popoli, come retti gli aveva Maria Teresa. Corse allora voce che il cardinale Herczam, ministro cesareo a Roma, ne facesse formale istanza, e sotto gli occhi del papa gl'inconvenienti mettesse che dal non fare insorgere potevano; eppure si sentisse dal pontefice rispondere ch'ei derogare dall'usato ceremoniale non poteva. E così fu. Se questo rifiuto non influì ad accelerare i disegni di riforma, ed a farli rapidissimamente gli uni agli altri succedere, questo però fu il tempo in cui l'imperadore ordinò la soppressione del collegio ungarico di Bologna, e la partenza da quella città di tutti quei nazionali suoi sudditi obbligati ad andarne a studiare nelle università di Buda o di Pavia.
Non bisogna chiudere la narrazione degli avvenimenti di quest'anno senza registrare la morte, il dì 27 di maggio accaduta, di Giambatista Beccaria, fisico egregio, a cui la scienza va debitrice di molti progressi, specialmente nel ramo della elettricità.
MDCCLXXXII
Anno di
Cristo
MDCCLXXXII
. Indiz.
XV
.
Pio
VI papa 8.
Giuseppe
II imperadore 18.