MDCCLXXXI
Anno di
Cristo
MDCCLXXXI
. Indiz.
XIV
.
Pio
VI papa 7.
Giuseppe
II imperadore 17.
Giuseppe II, erede di tutti gli Stati della casa d'Austria per la morte della madre, come per quella del padre, era, quindici anni prima, salito sul soglio imperiale, dalla natura dotato d'un capitale straordinarissimo di penetrazione, e ricco di molte e molte cognizioni ne' diuturni suoi viaggi acquistate, tutti i suoi pensieri, tutte le cure al bene ed alla prosperità dei sudditi rivolse. Nuove forme ai giudizii, con nuovo codice civile e criminale; generosa protezione alle scienze ed alle lettere; nuove manifatture e nuove arti introdotte; aperti nuovi canali al commercio, ed ingrandite e ristaurate a comodo dei viandanti le pubbliche vie; sistemata infine ed ordinata ne' suoi stati la pubblica economia.
Ardeva però l'imperadore di vivissimo desiderio d'incarnare prontamente coll'esecuzione quelle vaste idee di riforme ecclesiastiche che da gran tempo aveva concette e gustate. Già da più di venti anni, in tutti i governi, e principalmente in quelli d'Italia, lo spirito di riforma in questa parte di esterior disciplina erasi con non poca solennità manifestato. Venezia, Genova, Parma, Modena e Napoli aveano posta la falce nel campo. Ora, scorsi appena diciotto giorni da che mancata era l'imperadrice Maria Teresa, pubblicò Giuseppe la prima sua provvisione intorno alle persone che si davano allo stato claustrale. Essergli, diceva, noto per esperienza che quelli che abbracciano la vita religiosa, dispongono sovente de' loro beni a favore delle case e comunità in cui entrano; or comandare lui che nissun novizio o religioso che testare o stipulare qualunque atto di ultima volontà prima della professione dei voti volesse, non potesse, sotto qualunque pretesto, disporre di più di mille ducento fiorini in favore di dette case e comunità.
Tre mesi dopo questo, diede fuori l'editto che concerneva a tutti gli ordini frateschi: che tutte le case religiose negli Stati austriaci sussistenti dovessero, comandava, rinunziare totalmente e per sempre ad ogni unione, dipendenza o connessione con altre cose religiose estere o con esteri superiori; al contrario, tutti i regolari austriaci essere governati e diretti dai provinciali rispettivi, sotto l'ispezione ed autorità de' vescovi, dovessero: le medesime disposizioni altresì alle comunità delle femmine si estendessero, e sotto pena della deposizione, avessero le superiore per l'avvenire a dipendere soltanto ed esclusivamente dal clero degli Stati dell'imperadore, tanto in affari ecclesiastici come nelle temporali bisogna.
Immediatamente a questo editto ne seguitò un altro, col quale ordinavasi che quanti religiosi di qualunque sesso chiedessero di essere dispensati da' fatti voti, ai rispettivi ordinarii, per riportarne la bramata dispensa, le istanze loro rivolgessero: vietati, in pari tempo, tutti i voti tanto temporanei come condizionati, se fatti prima dell'età permessa per la vestizione, cioè ventun anni per le donne, venticinque pegli uomini.
Intimato a tutti gli eremiti di deporre il lor abito romitico, venne Giuseppe contemporaneamente in sull'abolire diversi monasteri d'ambi i sessi. Tutte le case religiose, tutti i monasteri ed ospizii sotto qualsivoglia nome di certosini e camaldolesi, come pure di monache carmelitane, francescane, cappuccine o di Santa Chiara, rimasero soppressi ed aboliti generalmente in tutta l'estensione degli Stati austriaci. Allora fu che non poche monache, o non persuase di passare in altri istituti dal sovrano approvati, o di trasferirsi fuori degli Stati austriaci, fecero ritorno, in Italia, nelle paterne case.
Avendo esso principe giudicato necessario che le bolle, i brevi, i decreti emanati da Roma, per l'influenza che avevano sugli affari dello Stato, prima della pubblicazione, a lui ogni volta e senza eccezione nissuna fossero presentati per ottenere il beneplacito, pratica già in uso in moltissimi altri Stati cattolici, prescrisse a tutti i vescovi ed arcivescovi de' suoi Stati che tutti gli ordini pontificii sì in forma di breve, decreto, costituzione, o in forma altra qualunque si fosse, indirizzati al popolo, a comunità tanto ecclesiastiche che secolari, oppure a private persone, relativi a collazioni di benefizii, pensioni, onori, potestà, diritti, od anche in materie dogmatiche o di disciplina, dovessero, avanti la pubblicazione, presentati essere alla reggenza civile d'ogni provincia con una copia autentica stesa da pubblico notaio del paese, ed accompagnata da suppliche, affine di essere poi della sovrana approvazione muniti.