Dall'aggregato di varie comunità si formasse il distretto o circondario provinciale, e che quivi tener si dovessero le assemblee provinciali;
Che le assemblee provinciali composte fossero dai deputati delle rispettive comunità, e che appresso loro fosse libera la petizione, ma soltanto per oggetti risguardanti l'intera provincia;
Come nelle assemblee comunitative si dovevano sentire le petizioni delle rispettive comunità e quelle dei particolari comunisti, così si dovessero anco discutere e passare al partito dei voti, e poi le ammesse consegnare ai deputati, perchè le presentassero alle assemblee provinciali, per quindi discutersi e mandarsi a partito partitamente;
Che dalle assemblee provinciali si eleggessero deputati per intervenire all'assemblea generale, e ad essi si consegnassero tutte le petizioni che vi erano state ammesse o decretate come voto provinciale, e così venissero abbracciate tanto le petizioni comunitative quanto le provinciali;
Che i deputati provinciali formassero l'assemblea generale, che dovesse adunarsi senza intimazione o invito in determinato tempo ogni anno, e risedere prima in Pisa, poi in Siena, poi in Pistoia, e finalmente in Firenze, incominciando la volta ogni quattro anni;
Che per Livorno si stabilisse una norma particolare;
Che le assemblee in tutte tre i gradi fossero pubbliche;
Che la legge si potesse promuovere dalle assemblee generali, e dovesse ricevere la sanzione del granduca, come egli la poteva proporre all'assemblea, e col voto di quella la legge venisse creata;
Che il conto generale delle finanze si dovesse esaminare in pubblico nell'assemblea generale, ed il ministro delle finanze dovesse produrlo e dare tutte le notizie o spiegazioni occorrenti;
Che al medesimo modo esaminare si dovessero i conti comunitativi e provinciali;