Che i successori al trono dovessero accettare e promettere l'osservanza della costituzione prima di assumere l'autorità e la corona;
Che i principi della famiglia regnante non potessero essere investiti di benefizii ecclesiastici di padronato regio, nè ammessi ad impieghi a servizio dello Stato, o civili fossero o militari;
Che lo stesso interdetto abbracciasse espressamente anche i principi di famiglie regnanti estere;
Che la truppa fosse tutta civica, nè che si potessero fabbricare fortezze, e quelle che già esistevano non potessero contenere artiglierie, nemmeno in forma di conserva.
Che le assemblee non solo potessero, ma dovessero esser guardiane della costituzione, ed obbligate fossero a denunziare le infrazioni ed a contrastarle, regolando in quali modi ed in quali forme speciali per tali casi essi dovessero procedere.
La pretesa suprema legge continuava dicendo: che non si potessero creare feudi, e quelli che venissero a decedere, non si potessero più conferire;
Che la libertà del commercio fosse un articolo di legge costitutiva, e che ad essa in nissuna maniera si potesse derogare, nè che limitare si potesse, nemmeno a tempo, nè direttamente nè indirettamente, nè con imposizioni o tasse, od altro qual si volesse vincolo o restrizione;
Che non si potesse creare debito pubblico nè per lo Stato, nè provinciale, nè comunitativo oltre di quello che già vi fosse;
Che neppure alcun debito creare si potesse sul patrimonio della corona, che si dichiarava inalienabile, indivisibile e incapace d'ipoteca.
Che, oltre i beni attribuiti a questo patrimonio, fosse instituito un supplemento sull'erario pubblico pel decorso mantenimento del granduca e della famiglia; ma che tale supplemento fisso fosse, nè mai aumentare si potesse;