Che lo Stato non potesse mai essere obbligato a supplire nè alle doti, nè alle spese pel mantenimento delle principesse, nè per lo stabilimento e promozioni dei principi della famiglia;
Che fosse proibito dalla costituzione il vendere o il dare in appalto le tasse, gabelle od imposizioni quali fossero o quali si volessero, e che parimente fosse dalla costituzione vietato il concedere in privativa alcun mercimonio o manifattura, neppure col profitto dell'erario.
Quanto poi alla legge politica rispetto agli altri Stati, non era fuggito dall'animo a Leopoldo il desiderio che la Toscana fosse in perpetua neutralità con le nazioni anche barbaresche così per mare come per terra, qualunque i tempi fossero, o quali le contingenze. Per la qual cosa stabilì:
Che non si potessero stipulare alleanze offensive nè difensive, o ricevere protezione o assistenza da potenze estere, e, molto meno, somministrare oltre i termini, della neutralità, che dal granduca erano stati chiaramente prescritti;
Che il territorio non si potesse ingrandire con l'acquisto di nuovi Stati; nè cederne o cambiarne parte alcuna.
Parve a Leopoldo, seguono a narrare, che per Livorno, porto di mare, scala di tanta mercatura, stanza e passaggio di tanti forastieri, in un particolare modo statuire si dovesse. Vogliono pertanto che ordinasse che la comunità di Livorno fosse esclusa dalle assemblee provinciali; dal che conseguitava, che esclusa anche fosse dall'assemblea generale; ma perchè le restasse qualche politico vincolo col rimanente della Toscana, e i suoi bisogni fossero conosciuti, ed ai medesimi provvedere si potesse, le furono lasciate le assemblee comunitative ed il diritto di petizione. Le domande mandate e vinte per partito delle assemblee comunitative di quella città dovevano mandarsi per mezzo di un oratore espresso, ma senza voce deliberativa, all'assemblea generale per esservi discusse e poste a partito.
Leopoldo decretò eziandio che, affinchè la pacifica Toscana, come pacifica era, così ancora paresse, si sopprimesse ogni vestigio di apparato di guerra marittima, salve soltanto le barche armate di sanità e di esplorazione ed altri servigi fra le isole e la costa. Dal quale decreto venne interamente annullata quella pazzia del correre armata mano dei cavalieri di Santo Stefano contro i seguaci di Maometto, che i detti cavalieri potevano bensì irritare, ma non ispegnere. Contuttociò, per sicurezza di quell'emporio di Livorno e delle terre di marina, pensò che utile e necessaria cosa fosse di farvi stanziare qualche soldatesca stabile, massime di bombardieri e, come adesso si dice, di artiglieri o cannonieri, e conservarvi o innalzarvi alcuna fortezza.
Tali erano, siccome narrano, i pensieri di Leopoldo circa il modo con cui egli intendeva di costituire la Toscana.
MDCCLXXXV
Anno di
Cristo
MDCCLXXXV
. Indiz.
III
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