«In somma non essendo agli Americani lecito di regolare il proprio commercio, e di restringere la introduzione e la consumazione delle superfluità inglesi, siccome può l'Inghilterra la introduzione e la consumazione delle superfluità forestiere, tutta la ricchezza dei coloni, in ultimo concorrere ed andare a terminare nell'Inghilterra; se gli Americani colle ricchezze proprie arricchiscono gl'Inglesi, e viemeglio gli abilitano a pagare le tasse loro, non è questa la medesima cosa, come se essi stessi fossero tassati, ed egualmente vantaggiosa per la Corona? Di queste tasse secondarie non essersi mai gli Americani doluti, quantunque l'imporle, il riscuoterle, il disporne non sia in loro facoltà; ma pagare gravi tasse immediate e dirette, delle quali ei non abbiano a prestare il consentimento, nè della opportunità delle quali possano in niun modo giudicare, nè dell'uso, che s'ha da farne; e forse di quelle tasse stesse, ch'essi riputerebbero altrettanto inutili, quanto gravose, parere troppo insolita ed ardua cosa ad uomini inglesi, i quali non possono comprendere, come l'aver date le vite e le facoltà loro per soggiogare e popolar nuove contrade, allargare il dominio, ed accrescere il commercio della patria loro, abbia ad essi fatto perdere, come se fossero felloni stati, i diritti naturali de' Brettoni, i quali crederebbero anzi di aver meritati, quando anche fossero prima stati in una condizione servile costituiti. Per tutte queste ragioni, se l'alterazione alla lega d'Albania disegnata fosse posta ad effetto, essere da temere, non il congresso dei governatori, e dei Consiglj in tale modo eletti, non essendovi verun maestrato di rappresentanti, che approvi le deliberazioni loro, e concilj loro il favore del popolo, diventasse sospetto ed odioso; promuovessersi le animosità e le discordie tra i governatori ed i governati, e tutto tendesse al tumulto ed alla confusione.»

Questa fu la lettera di Franklin.

[2] La provvisione, la quale s'intitolò, atto per imporre certe gabelle di marca, ed altre nelle colonie, e piantagioni d'America a fine di più bastare alle spese di difenderle, proteggerle ed assicurarle, e per emendare tali parti di parecchj atti del Parlamento relativi al commercio e redditi di dette colonie e piantagioni, come anche per determinare, ed esigere le multe e confiscazioni ivi menzionate, importò quanto segue:

1 Che una gabella di marca di tre pensi sterlini (sei soldi tornesi) sia imposta sovra ogni pezzo di carta vitellina, o di carta pecora, o sovra ogni pezzo o foglio di carta, sui quali sia, o manoscritta o stampata qualche dichiarazione, citazione, risposta, replica, mora o altro atto qualsivoglia, ovvero copia de' medesimi in qualunque Corte di giustizia nelle colonie inglesi, e piantagioni d'America.

2 Medesimamente una gabella di marca di due scellini sterlini (quarantotto soldi tornesi) sopra simili foglj di carta per ogni atto di cauzione speciale, e di comparizione in conseguenza del medesimo nelle suddette Corti.

3 Ancora una gabella di marca di un scellino, e sei pensi sterlini sopra simili foglj contenenti alcuna richiesta, cedola, comparsa, richiamo, citazione, risposta, replica, mora ed altri atti in ogni Corte di cancelleria, o sia di discrezione, ed equità.

4 Ancora tre pensi sterlini per ogni copia di detti atti in alcuna delle medesime Corti.

5 Ancora uno scellino sterlino sopra ogni monitorio, richiamo, risposta, allegazione, inventario o rinunzia in materia ecclesiastica avanti ogni Corte dell'ordinario, o altra esercente una giurisdizione ecclesiastica.

6 Ancora sei pensi sterlini sopra ogni copia di testamento, monitorio, richiamo, risposta, allegazione, inventario, o rinunzia in materia ecclesiastica avanti alcuna delle dette Corti.

7 Ancora due lire di sterlini (quarantotto lire tornesi) sopra ogni foglio di dette carte contenente donazioni, presentazioni, collazioni o instituzioni di, od a qualche benefizio, o scritture, ed instromenti ad un tale oggetto, o registrazioni, o atti di admissioni, o testimoniali, od attestati di ogni grado conseguito in qualche Università, Accademia, Collegio o Seminario di studj.