28 Ancora uno scellino sterlino per somiglianti ordini o decreti per accatastare e partire ogni quantità di terra oltre le cento, e non oltre le dugento acri.

29 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per simili ordini o decreti per accatastare e partire ogni quantità di terra oltre le dugento, e non oltre le trecentoventi acri; ed all'avvenante per simili ordini o decreti per accatastare e partire ogni altra quantità successiva di trecentoventi acri.

30 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per gli atti qualsivogliano di ogni originaria concessione, appigionamento, od assegnazione qualsivoglia di ogni quantità di terra, non oltre le cento acri, per un termine non eccedente gli ventun'anni.

31 Ancora due scellini sterlini per simili atti per ogni quantità di terra oltre le cento, e non al di là delle dugento acri.

32 Ancora due scellini, e sei pensi sterlini per simili atti per ogni quantità di terra oltre le dugento, e non al di là delle trecentoventi acri; ed all'avvenante per altri simili atti per ogni altra successiva quantità di terra di trecentoventi acri.

33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 Ancora quattro lire di sterlini per commissioni di qualche uffizio od impiego pubblico e lucrativo, non menzionato di sopra, e di un provento maggiore di venti lire di sterlini all'anno, compresovi lo stipendio ordinario, gli emolumenti, e quel che fa la penna, o per copie di esse, eccettuate le commissioni degli uffiziali di terra e di mare, dell'artiglieria o della milizia, o dei tribunali di pace.

37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .