[48.] Stefano II alla dieta di Quiersy 14 aprile 754 statuisce con Pepino un'alleanza.

Statuimus cum consensu et clamore omnium, ut tertio kalendas majarum (29 aprile) in Christi nomine hostiliter Longobardiam adissemus; sub hoc, quod pro pactionis fœdere per quod pollicimus et spondemus tibi, beatissimo Petro clavigero regni cœlestis et principi apostolorum, et pro te huic almo vicario tuo Stephano egregio papæ summoque pontifici, ejusque successoribus usque in finem sæculi, per consensum et voluntatem omnium infrascriptorum abatum, ducum, comitum Francorum, quod si Dominus Deus noster pro suis meritis sacrisque precibus, victores nos in gente et regno Longobardorum esse constituerit, omnes civitates atque ducata seu castra, sicque insimul cum exarcatu Ravennatum, nec non et omnia quæ pridem tuæ per imperatorum largitionem subsistebant ditioni, quod specialiter inferius per adnotatos fines fuerit declaratum, omnia quæ infra ipsos fines fuerint ullo modo constituta vel reperta, quæ iniquissima Longobardorum generatione devastata, invasa, subtracta, ullatenus alienata sunt, tibi, tuisque vicariis sub omne integritate æternaliter concedimus, nullam nobis nostrisque successoribus infra ipsas terminationes potestatem reservatam, nisi solummodo ut orationibus et animæ requiem profiteamur, et a vobis populoque vestro patritii Romanorum vocemur. Seguono i confini.

Sull'autenticità di questo documento vedi il Troya, e Brunengo, Le origini della sovranità temporale dei papi. Roma 1862.

[49.] Nell'elezione dell'imperatore, l'arcivescovo di Colonia gli domandava:

Vuoi mantenere con tutte le forze la santa fede cattolica?

Vuoi esser difensore e protettore alle sante chiese e ai ministri di esse?

Vuoi al santo padre il pontefice romano riverentemente prestare soggezione e la fede dovuta; non violare la libertà ecclesiastica; mostrarti a tutti benigno, mansueto, affabile secondo la regia dignità; e condurti in modo da regnar a utilità non tua, ma del popolo tutto; ed aspettar il premio de' tuoi benefizj non in terra ma in cielo?

Dopo coronato, l'imperatore giurava: «Professo e prometto in faccia a Dio e agli angeli suoi, di osservare le leggi, far giustizia, confermar i diritti del regno, prestare il dovuto onore al pontefice romano e agli altri vescovi e vassalli; conservare le cose donate alla Chiesa».

Queste idee sulla distribuzione del potere non le deduco da teologi o romanisti; ma nello Specchio di Svevia, costituzione della Germania antichissima, è detto che Cristo, principe della pace, lasciò in terra due spade per difesa della cristianità; ed affidolle a san Pietro, una pel giudizio secolare, l'altra per l'ecclesiastico: la prima è dal papa imprestata all'imperatore (des weltichen Gerichtes Schwert darlihet der Papst dem Kaiser); l'altra rimane al papa affinchè giudichi stando s'un palafreno bianco, e l'imperatore dee tenergli la staffa acciocchè la sella non si scomponga; significando così che, se alcuno resiste ostinatamente al papa, l'imperatore e gli altri principi devono costringervelo colla proscrizione. Nessuno può scomunicar l'imperatore fuorchè il papa, e questo per tre sole cause: se dubita della fede vera; se ripudia la moglie; se turba le chiese e le case di Dio. Quando si scoprono eretici bisogna procedere contro di essi ai tribunali ecclesiastico e secolare; la pena è il fuoco. Ogni principe che non punisce gli eretici è scomunicato. E se fra un anno non venga a resipiscenza, il papa lo priverà dell'uffizio principesco e di tutte le sue dignità. Schilter, Antiq. Teuton., T. III.

[50.] Vedi Celestino Masetti, Dei vantaggi arrecati alle nazioni cristiane dai Romani Pontefici per mezzo delle nunziature apostoliche. Roma 1842.