Ciò sia detto per coloro, che non vogliono considerar tampoco la scolastica come il maggior tentativo fatto di sostenere il dogma col raziocinio, costruendo sistemi di metafisica trascendente, che non provano ricchezza di scienza storica e filologica, ma suprema sottigliezza d'ingegno[96].
DISCORSO V.
ORIGINE DELL'INQUISIZIONE. SEGUE DE' PATARINI. LA GUGLIELMINA.
La verità non sarebbe verità se ciò che se ne scosta non fosse errore: nè l'errore sarebbe errore se non cagionasse disordine. In conseguenza l'autorità tutrice dell'ordine sociale deve reprimerlo. In tempo che tutto avea per meta il cielo, sicchè chi mettesse impacci all'arrivarvi era il gran nemico della società, bisognava collocare sotto la guardia delle leggi la fede, come la vita, la roba, l'onore.
Che la società pagana non tollerasse le religioni diverse dalla legale, è attestato non meno dal supplizio di Diagora e Socrate, che dalle migliaja di martiri. I Padri della Chiesa proclamarono la libertà delle credenze, finchè la loro fu perseguitata; ma come prevalse, e gli eretici sorsero a turbarla, argomentarono che il reprimere gli errori fosse diritto e difesa legittima contro della persecuzione e della seduzione. Se la Chiesa è unica depositaria e interprete della verità, e soltanto in essa vi è salute, non dovrà ella con ogni modo opporsi alla propagazione dell'errore? Gl'imperatori di Roma cristiani, memori di quando univano i due poteri di capi dello Stato e supremi pontefici, moltiplicarono decreti in tal proposito; due Costantino, uno Valentiniano I, due Graziano, quindici Teodosio I, tre Valentiniano II, dodici Arcadio, diciotto Onorio, dieci Teodosio II, tre Valentiniano III, tutti inseriti nel codice Giustinianeo. Diverse pene comminavano agli eretici, di rado la morte, perchè i vescovi professavansi avversissimi al sangue: a questi era affidato il decidere se un'opinione fosse ereticale; al magistrato secolare l'avverar il fatto, e dare la sentenza.
Così procedette la cosa nel declino dell'impero occidentale; così continuò in Oriente. Ma fra noi, dopo l'invasione, se accadeva di punire un violamento di leggi ecclesiastiche, i vescovi usavano quell'autorità mista di sacro e di secolare, che ad essi era stata attribuita, e talvolta ancora, considerando l'eresia come politica disobbedienza, la reprimevano colla forza, siccome dicemmo aver fatto Eriberto arcivescovo di Milano.
Ridesto il diritto romano, come alla tirannia, così vi si trovò appoggio alle persecuzioni contro i miscredenti, poco ricordando che la legge d'amore aveva abolita quella fiera legalità. L'imperatore Ottone III poneva Gazari e Patarini al bando dell'impero e a gravi castighi. Federico Barbarossa, tenuto congresso a Verona con papa Lucio III nel 1184, ordinò ai vescovi[97] d'informarsi per sè o pei loro delegati delle persone accusate d'eresia, distinguendo i convinti, i pentiti, i ricaduti; quelli convinti sieno spogliati dei benefizj se religiosi, e abbandonati al braccio secolare; i sospetti si purghino, ma se ricadano, vengano puniti senz'altro. Federico II, al tempo della sua coronazione fulminò pene temporali contro gli eretici, e le ripetè da Padova con quattro editti, ove, «usando la spada che Dio gli ha concesso contro i nemici della fede», vuole che i molti eretici ond'è singolarmente infetta la Lombardia, sieno presi dai vescovi e dati alle fiamme ultrici, o privati dell'organo della lingua.
È questa la prima legge moderna di morte contro i miscredenti: e veniva da un re accusato di enormi eresie dai contemporanei, e dai moderni offerto modello di liberalismo antiecclesiastico. Egli stesso fece da papa Onorio III rimproverare le città lombarde per averlo impedito di procedere, come si era proposto, contro l'eresia[98]: all'arcivescovo di Magdeburgo, legato in Lombardia, impose di usar il massimo rigore[99]; e l'ordinò nelle Costituzioni del regno di Sicilia, dolendosi, che dalla Lombardia, ove n'era il semenzajo, i Patarini fossero largamente penetrati in Roma e perfino nella Sicilia[100] e a perseguitarli spedì l'arcivescovo di Reggio e il maresciallo Ricardo di Principato. Nè men severi editti fece Ottone IV[101]; da cui Giacomo vescovo di Torino, sgomentato dell'aumentarsi de' Valdesi fra le Alpi, ottenne ampia facoltà di espellerli dalla sua diocesi[102]. Sull'esempio e coll'autorità dei decreti imperiali, le varie città emanarono statuti contro gli eretici.
Questi aveano per centro Tolosa; e già potemmo vedere come impugnassero la giustizia, la proprietà, la famiglia, la facoltà di punire, insomma i fondamenti della società. Come nemici della società consideravansi dunque, e Federico II, nella succennata costituzione, che passò nel diritto comune per quasi tutta Italia, ordina a' suoi uffiziali d'investigare contro gli eretici, anche senza denunzia e sopra sospetti per quanto leggieri, ponendo l'eresia fra i delitti pubblici (inter cætera publica crimina); anzi lo giudica più orribile che la lesa maestà: e fin agli ecclesiastici comanda di esaminare se vi avesse offesa anche contro un solo articolo di fede: a viris ecclesiasticis et prælatis examinari jubemus.
Eresia era titolo che applicavasi a qualunque errore. Si sa che, nella dieta di Roncaglia, Martin Gosia definì che l'imperatore è non solo signore di tutto il mondo, ma anche di tutte le cose de' particolari. Or bene, il famoso Bartolo non solo adottò quella sentenza, ma dichiarò eretico chi credesse altrimenti.
L'eresia era dunque civilmente delitto: e Luca di Penna, per dirne uno dei cento, dichiara «il misfatto d'eresia esser massimo e pubblico, per offendere la maestà divina, e conturbare l'unità della Chiesa: aversi in esso a procedere per inquisizione, e quelli che da' giudici ecclesiastici son dichiarati rei, se non s'accusano e ritornano in seno della Chiesa, siano dichiarati eretici, e consegnati al giudice secolare, che deve bruciarli e incamerarne i beni, come nel misfatto di maestà».